Statuto

 

Statuto dell'Associazione
“NOI, ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE
CONTRO L'EMARGINAZIONE E LA DROGA”

 

 

 

1- Ragione sociale e sede

E' costituita l'associazione denominata “NOI, ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE CONTRO L'EMARGINAZIONE E LA DROGA”.
L'associazione ha sede in Padova, Piazza dei Signori n. 22
L'associazione è apartitica e aconfessionale.

2 - Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro. Essa si propone di combattere la dipendenza con tutti i mezzi e a tutti i livelli tramite la prevenzione, la cura ed il reinserimento sociale, dando particolare spazio alla terapia familiare.

3 – Soci

Oltre ai soci di cui all'atto costitutivo, possono far parte dell'associazione tutti coloro che, condividendone lo scopo, abbiano presentato domanda scritta al Consiglio Direttivo e ne abbiano ottenuto l'accoglimento mediante rilascio della tessera e iscrizione nel libro dei soci. Al momento dell'iscrizione il socio provvederà al versamento di una quota di iscrizione il cui ammontare viene stabilito di anno in anno dall'assemblea.
Ogni anno successivo il socio dovrà versare una quota di partecipazione il cui ammontare verrà stabilito annualmente dall'assemblea.
I soci sono obbligati all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni.
La qualità di socio si perde per morte, per recesso a norma di legge o per esclusione decisa a giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato.

4 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti.

5- Assemblea dei soci

All'assemblea partecipano tutti i soci iscritti nel libro dei soci che abbiano rinnovato l'iscrizione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
Ciascun socio ha diritto ad un voto. Non è ammessa la rappresentanza.
L'assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
Spetta all'assemblea dei soci:
      a) esprimere le linee generali di azione dell'associazione;
      b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
      c) approvare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi;
      d) deliberare le modifiche dello statuto, l'eventuale scioglimento dell'associazione, nonché   la
          nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio;
      e) stabilire le quote di iscrizione per i nuovi soci e quelle di partecipazione per gli altri soci.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza assoluta, ad eccezione di quelle indicate alla lettera d) per le quali occorre la maggioranza dei 2/3.

6- Convocazione dell'Assemblea- Presidenza- Verbali- Validità.

L'assemblea è convocata dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, anche da uno solo dei membri del Consiglio Direttivo, a mezzo di lettera almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.
L'avviso deve indicare il giorno, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno, sia della prima che della seconda convocazione; questa può essere fissata il giorno seguente.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Può essere anche convocata in ogni altra occasione prevista dalla legge e su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo quando venga ritenuto opportuno.
L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente dell'associazione designato in seno al consiglio Direttivo.
Il presidente dell'assemblea chiama a fungere da segretario un membro dell'assemblea.
Le deliberazioni dell'assemblea devono essere redatte in verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da sette membri eletti dall'assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere rieletti:
E' compito del Consiglio Direttivo:
a) eleggere al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
 
b) promuovere e coordinare le attività dell'associazione in armonia con le indicazioni espresse nell'assemblea dei soci, prendendo le iniziative che di volta in volta appariranno più opportune;
c) delegare ad un componente del direttivo l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci, in base ai criteri stabiliti dal direttivo stesso;
d)preparare i bilanci preventivi e consuntivi annuali e le relazioni nonché presentarli all'assemblea;
e) determinare le forme, i modi e i tempi per attuare le attività dell'associazione e dei soci;
f) prendere tutte le deliberazioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell'associazione conformi allo statuto;
g) dare esecuzione a quanto deliberato dall'assemblea.
Il Consiglio Direttivo è pertanto investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà invitare a partecipare alle sue riunioni, a puro titolo consultivo, degli esperti.

8 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione a tutti gli effetti ed i poteri di ordinaria amministrazione.
In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo nominato in via temporanea dallo stesso Presidente.
 
9 – Vacanza del Consiglio Direttivo- Convocazione- Deliberazioni

Nel caso che vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, entreranno a far parte di esso fino alla scadenza del mandato i primi tra i non eletti.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facesse richiesta almeno tre dei suoi membri.
Esso è convocato dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro del Consiglio Direttivo, con lettera inviata almeno cinque giorni prima della riunione a tutti i componenti.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta in tempi più brevi e con diverse formalità.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro membro del Consiglio stesso a questo designato.
Esso è validamente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voto, prevale il voto di chi presiede.
Non è ammessa la rappresentanza.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

10 – Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Dura in carica un esercizio sociale ed i suoi membri sono rieleggibili.
Ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'associazione.
Il Collegio dei Revisori dei conti è convocato dal suo presidente e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

11 – Durata dell'associazione- Patrimonio- Esercizi sociali- Scioglimento

La durata dell'associazione è illimitata.
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di iscrizione e di partecipazione dei soci, dai contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati, dai beni che per qualsiasi titolo pervengono all'associazione.
Il patrimonio è indivisibile.
In caso di perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo verificatosi, né il socio né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunchè dall'associazione.
Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea dei soci provvederà alla nomina di un liquidatore.
I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti ad Enti o Associazioni così come deliberato dall'assemblea di chiusura.

12 – Lo scopo dell'associazione, previsto all'art. 2, non può essere in ogni caso cambiato.    

Copia perfettamente conforme al suo originale in atti miei

Padova 21 marzo 1991